fbpx Cronotachigrafi CEE | Camera di Commercio di Cosenza

Normativa:

  • Regolamento CEE n.3820 del 20.12.1985;
  • Regolamento CEE n.3821/85 del 20.12.1985, che ha sostituito il Reg.CEE n.2828/77 del 12 dicembre 1977 e il Reg.CEE 1463/70 del 20 luglio 1970;
  • Decreto Ministeriale 24 maggio 1979, concernete le condizioni e modalità per la concessione ad officine e montatori dell’autorizzazione al montaggio e riparazioni di cronotachigrafi CEE;
  • Legge 13 novembre 1978, n.727, di attuazione al Reg.CEE n.1463/70 e successive modificazioni e integrazioni;
  • Decreto Legge 6 febbraio 1987, n 16, successivamente convertito in Legge 30 marzo 1987, n.132;
  • D.M.16 maggio 1987;
  • C.M. n.65/342124 dell’11 giugno 1987;
  • Decreto Leg.vo 30 aprile 1992, n.285;
  • D.P.R.16 dicembre 1992. n.495.

L’apparecchio cronotachigrafo CEE è uno strumento che indica e registra automaticamente le distanze percorse e le velocità tenute dall’automezzo sul quale è istallato. Il cronotachigrafo è anche in grado di registrare i 4 gruppi di tempi, di seguito elencati, la cui selezione avviene manualmente:

  • tempo di guida;
  • tempo di lavoro;
  • altri tempi di presenza sul posto di lavoro;
  • pause e tempo di riposo.