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ATTENZIONE! Per la Camera di Commercio di Cosenza NON è consentito presentare il bilancio d'esercizio a mezzo "procura speciale"

 

20.05.2022 - Provvedimento di rifiuto di pratiche telematiche di deposito bilanci presentate al Registro Imprese
Con il provvedimento del Conservatore RI, viene disposto il rifiuto delle istanze relative a deposito di Bilanci nel registro delle imprese poiché carenti nella documentazione presentata e/o compilate in maniera incompleta o errata, nonché per tutte le motivazioni riportate nei relativi diari delle posizioni dettagliate nell’elenco allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. Determinazione Dirigenziale n. 197/2022 - Elenco allegato alla DD 197/2022 con motivazione rifiuto

 

 

05.05.2022 - Partecipa al webinar su DIRE, in programma martedì 10 maggio 2022 dalle 15:00 alle 17:00 - Leggi la news e registrati per partecipare gratuitamente alle attività formative

 


 

04.05.2021: Ciclo di cinque webinar gratuiti sul deposito bilanci con le novità 2021 (dal 10 al 14 maggio 2021)

Consulta il nostro Supporto Specialistico SARI :(con collegamento a SARI: https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/cs)
Il Manuale operativo per la campagna bilanci 2021 è presente al seguente link: https://drive.google.com/file/d/1CPRaTCiMcZcgy4OBSK4aLMuNxj1hyPN0/view  

 


 

18.06.2020: Webinar gratuito su deposito bilanci - 25 giugno 2020 ore 15:00

 

 
18.11.2019 Deposito del bilancio ed osservanza delle norme di cui agli art. 2478 bis e 2364 c.c.relative alla convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio medesimo nei termini di legge. Scarica le Disposizioni del Conservatore
 
22.02.2019 Pubblicata la guida ai bilanci 2019 clicca qui
 

09.04.2018 Campagna bilanci 2018_ nuovo manuale operativo per il deposito bilanci_clicca qui_
 
 
16.02.2017
E’ online sul sito www.unioncamere.it e sul portale www.registroimprese.it l’edizione 2017 della Guida ai bilanci. Il nuovo manuale operativo per il deposito del bilancio di esercizio delle società di capitale è realizzato dall’Osservatorio permanente del sistema camerale e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
 
La Guida contiene quest’anno anche l’introduzione del bilancio in formato Xbrl per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi. Si tratta di una importante semplificazione del procedimento amministrativo che consentirà di individuare e leggere con adeguato dettaglio anche le vicende finanziarie di questo specifico segmento di imprese, molto rappresentato nel nostro Paese
 
 
06.10.2016: RIFIUTO ISTANZE DI BILANCIO PRESENTATE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
 
 

 
BILANCIO D'ESERCIZIO 2015
 
Obbligo di deposito della nota integrativa in formato XBRL
 
Dal 3 marzo 2015 le società di capitali che redigono i bilanci d'esercizio secondo i principi contabili nazionali dovranno produrre tutto il bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) in un unico file nel formato elettronico elaborabile XBRL.
Tale obbligo riguarda i bilanci:
  • relativi all'esercizio chiuso il 31.12.2014 o successivamente
  • approvati a partire dal giorno 3 Marzo 2015
che dovranno essere conformi alla nuova Tassonomia ver. 2014-11-17, come da Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014 in applicazione dell'articolo 5, comma 6, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008.
Rimangono esclusi i depositi relativi al bilancio consolidato e alla situazione patrimoniale dei Consorzi e dei Contratti di Rete.
Tutte le istruzioni per i bilanci e la compilazione della nota integrativa in formato XBRL sono pubblicate all'indirizzo internet WebTelemaco
Ulteriori informazioni e gli aggiornamenti relativi alla nuova tassonomia integrata per la codifica del bilancio d'esercizio in formato elettronico elaborabile sono disponibili sul sito dell'Associazione XBRL Italia
 

 
 
 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA  
 

Entro il 2 marzo 2015 (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza di sabato 28 febbraio 2015), i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014.

Si precisa che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 c.c. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.

 

L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale ne’ dell'elenco dei consorziati.

 

Lo stato patrimoniale e il conto economico vanno presentati nel formato elaborabile XBRL secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008, mentre la nota integrativa va allegata in formato PDF/A, in quanto l’obbligo di presentarla in formato XBRL decorrerà a partire dal 3 marzo 2015.

 
Riassumendo:

- per i bilanci approvati fino alla data del 3 marzo 2015 potrà essere adottato il vecchio sistema, con la nota integrativa in .PDF/A senza la tassonomia;

- per i bilanci approvati, invece, in data successiva al 3 marzo 2015, tutti gli allegati, compresa la nota integrativa, dovranno essere redatti secondo con la nuova tassonomia.

In conclusione, la nuova tassonomia XBRL diverrà obbligatoria, anche per la redazione della nota integrativa, solo per i bilanci approvati (e non depositati) dopo il 3 marzo 2015.

 

Nel caso in cui il Consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle SPA e depositare l’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. Il relativo deposito presso il Registro delle imprese dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione.

Sono esclusi da tale obbligo:

- i Consorzi con attività esterna che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei Fidi (Confidi) definiti all'art. 13 della Legge 24/11/2003, n. 326;

- i Consorzi per l'internazionalizzazione assimilati, ai sensi del D.L. 22/06/2012, n.83, ai Confidi.

Entrambi i suddetti soggetti devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni, cioè depositare l’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. Il relativo deposito presso il Registro delle imprese dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione.

Diritti di segreteria ed imposta di bollo per il deposito, con modalità telematica, della situazione patrimoniale dei Consorzi con attività esterna:

§     diritti di segreteria € 62,70;

§     imposta di bollo € 65,00.

 

BILANCI D’ESERCIZIO - NUOVA TASSONOMIA XBRL - Esteso l’obbligo alla nota integrativa a decorrere dal 3 marzo 2015 

 

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014, il Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico contenente l'Avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio ai fini del deposito al Registro delle imprese, previsto dall'art. 5, comma 6, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

Con tale avviso viene reso noto che, dal 17 novembre 2014, sul sito istituzionale dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) è disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio (vers. 2014-11-17).

L'Associazione XBRL Italia, con riferimento a detta pubblicazione, ha comunicato che la data di disponibilità della tassonomia, indicata dall'articolo 5, comma 4 del D.P.C.M. 10 dicembre 2008, è da intendersi quella del 28 febbraio 2015, per cui devono essere conformi alla tassonomia ver. 2014-11-17 i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 o successivamente e depositati nel Registro delle imprese a partire dal giorno 3 marzo 2015.

Da tale data, anche le tabelle contenute nella Nota Integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL

 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), per evitare il possibile sorgere di difficoltà.

 
Riassumendo:

- per i bilanci approvati fino alla data del 3 marzo 2015 potrà essere adottato il vecchio sistema, con la nota integrativa senza la tassonomia;

- per i bilanci approvati, invece, in data successiva al 3 marzo 2015, tutti gli allegati, compresa la nota integrativa, dovranno essere redatti secondo con la nuova tassonomia.

In conclusione, la nuova tassonomia XBRL diverrà obbligatoria, anche per la redazione della nota integrativa, solo per i bilanci approvati (e non depositati) dopo il 3 marzo 2015.

 
 

CONTRATTI DI RETE - Deposito della situazione patrimoniale entro il 2 marzo 2015

 

Secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, se il contratto di rete prevede l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune dovrà redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e depositarla presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede.

Pertanto, nel caso in cui l’esercizio chiuda al 31 dicembre 2014, entro il 2 marzo 2015 dovrà essere depositata la situazione patrimoniale.

Nel caso la Rete sia dotata sia dotata di soggettività giuridica e sia iscritta alla sezione ordinaria del Registro imprese, il deposito dovrà essere effettuato presso l'ufficio Registro delle imprese in cui il Contratto di Rete ha la propria sede. Il codice fiscale da indicare nel bilancio, in formato XBRL, è quello relativo al Contratto di Rete.

Nel caso, invece, la rete sia priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel Registro delle imprese, il deposito dovrà essere effettuato sulla posizione dell’impresa di riferimento, presso l’ufficio del Registro Imprese dove la stessa è iscritta. In questo caso il modello B riporterà i dati dell'impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della Rete.

La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. L’adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale.

Come per i consorzi con attività esterna, lo stato patrimoniale e il conto economico vanno presentati nel formato elaborabile XBRL secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008, mentre la nota integrativa va allegata in formato PDF/A, in quanto l’obbligo di presentarla in formato XBRL decorrerà a partire dal 3 marzo 2015.

Imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni sono gli stessi previsti per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna. 

 
SANZIONI

L’art. 9, comma 5 della Legge 11/11/2011 n. 180, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011, in vigore dal 15.11.2011, ha così modificato l’art. 2630 del cc:

“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.

I soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale, con il primo giorno di ritardo coincidente o successivo alla data del 15/11/2011, si applica la sanzione prevista dall’art. 2630 cc, modificato dall’art. 9, comma 5,Legge 11/11/2011 n. 180, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011,

dal 15/11/2011

importo oblazione

Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza

Euro 91,56

Bilanci depositati
oltre 30 giorni successivi alla scadenza

Euro 274,66

Le sanzioni verranno applicate ad ogni soggetto obbligato al deposito.

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ASSISTENZA
CALL CENTER INFOCAMERE: 199.50.20.10
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