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Aggiornamento 26.10.2016

Per commercio all'ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.

Poiché il commercio all’ingrosso è soggetto ad abilitazione da parte della Camera di Commercio, l’attività può iniziare soltanto dalla data di invio della relativa denuncia al Repertorio Economico Amministrativo (Registro delle Imprese)

 

 

Requisiti

Lo svolgimento dell’attività di commercio all’ingrosso (alimentare e non alimentare) è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010, il possesso dei requisiti professionali è stato, infatti, soppresso dal D. Lgs 147/2012, a decorrere dal 14/9/2012.

I requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. sono i seguenti:
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:

a. Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b. Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c. Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d. Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e. Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f. Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Omissis - relativo ad attività di somministrazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

 

Soggetti tenuti al possesso dei requisiti morali

Per le imprese individuali, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare dell’impresa.
In caso di società, associazioni e organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 (modificato dal D.Lgs. n.218/2012) -.

Nel caso in cui il socio di maggioranza di una società di capitali sia una società fiduciaria, la dichiarazione sul possesso dei requisiti morali deve essere resa dal fiduciante. Qualora il fiduciante sia una persona giuridica, la dichiarazione deve essere resa a cura dell'organo amministrativo e dal collegio sindacale (ove previsto). 

 

 


Riferimenti Normativi

- D.Lgs. 31/03/1998 n. 114
- Circolare Min. Industria n. 3465/c del 25/05/1999
- Circolare Min. Industria n. 3467/c del 28/05/1999
- D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59
- D.lgs. 147/2012


 

Ultimo aggiornamento pagina: 21 gennaio 2021

 

 

 

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