fbpx Fabbricanti metrici | Camera di Commercio di Cosenza

La qualità di Fabbricante Metrico è attribuita dal Prefetto ai fabbricanti e riparatori di strumenti metrici.

Per ottenere tale status occorre depositare presso l’Ufficio Metrico della Camera di Commercio una dichiarazione in bollo, intestata alla Prefettura di Cosenza, secondo lo schema che segue, a cui si dovrà allegare:

  • un’impronta del Marchio di Fabbrica, con il quale saranno contrassegnati gli strumenti metrici, che saranno presentati alla verificazione prima o alla rilegalizzazione. Il Marchio di Fabbrica in diverse grandezze, deve contenere oltre alle iniziali del nome della Ditta richiedente, un segno particolare di sua scelta;

  • un certificato dal quale risulti che uguale impronta è stata depositata nell’Ufficio Metrico della C.C.I.A.A.;

  • un certificato di residenza o autocertificazione;

  • un certificato che riporti lo stato di famiglia o autocertificazione;

  • un disegno quotato del marchio di fabbrica nelle diverse grandezze, che si intendono utilizzare;

  • nel caso il marchi di fabbrica verrà utilizzato in una pinza a tanaglia, deve essere depositata anche l’impronta del marchio che rimarrà impresso sulla seconda superficie dei dischetti di piombo che si utilizzeranno nel corso dell’esercizio dell’attività di fabbricazione.

Alla dichiarazione occorre allegare un’istanza in carta semplice, per essere iscritto nell’elenco degli utenti metrici del Comune di appartenenza e indicare gli strumenti metrici necessari per esercitare l’attività di fabbricazione e/o riparazione.

L’ufficio metrico, competente dell’istruttoria, verifica le condizioni di legittimità per l’attribuzione della qualità di fabbricante metrico, ed inoltra, indicando gli esiti dell’istruttoria gli atti alla Prefettura per l’adozione del provvedimento finale. istruisce la pratica, verificando ed provvede ad inoltrarla alla prefettura.

Una volta concesso lo status di fabbricante metrico, l’ufficio metrico provvede ad inserire il nuovo nominativo nell’apposito Registro dei Fabbricanti Metrici .

Il Fabbricante che voglia presentare strumenti metrici alla verificazione prima o alla rilegalizzazione in un Ufficio Metrico fuori dal proprio Distretto Metrico di appartenenza dovrà depositare presso tale Ufficio, copia in carta semplice del certificato di fabbricante metrico e una piastrina contenente le impronte del proprio marchio di fabbrica.

Se la verifica prima o verifica periodica è effettuata dal fabbricante metrico questi dovrà comunicare all’Ufficio provinciale l’avvenuta verifica utilizzando l’apposito modulo distinta Fabbricante metrico .

 

Presentazione a verifica prima strumenti metrici fissi rimessi a nuovo

I fabbricanti metrici all’atto della presentazione a verificazione prima degli strumenti metrici fissi rimessi a nuovo dovranno presentare all’Ufficio Metrico della C.C.I.A.A. di Cosenza:

  • Richiesta di verificazione prima sopralluogo, debitamente compilata;

  • versamento per diritti di segreteria per come indicato sul relativo listino (per la parte che interessa)  sul c/c n. 227876, intestato alla C.C.I.A.A. di Cosenza;

  • distinta modello 8 in duplice copia, munita della dichiarazione di cui alla C.M.n.62/552689 del 17.9.1997 (Disposizioni per l’esecuzione della verificazione prima degli strumenti metrici (di fabbricazione nazionale) sul luogo di funzionamento

     

Presentazione a verifica di collaudo di strumenti metrici fissi

I fabbricanti metrici all’atto della presentazione a verificazione di collaudo di posa in opera degli strumenti metrici fissi dovranno presentare all’Ufficio Metrico della C.C.I.A.A. di Cosenza:

  • Richiesta di verificazione di collaudo, debitamente compilata ;

  • versamento per diritti di segreteria per come indicato sul relativo listino (per la parte che interessa)  sul c/c n. 227876, intestato alla C.C.I.A.A. di Cosenza;

  • se si tratta di strumenti metrici fissi per pesare di fabbricazione nazionale, è necessario depositare all’Ufficio Metrico l’originale - in bollo- del certificato di collaudo, rilasciato dal costruttore all’atto della verificazione prima in officina;

  • laddove si tratti di erogatori stradali di carburanti o complessi di misurazione fissi ubicati in depositi di carburanti, e di pese a ponte di grande portata è necessario allegare la planimetria dell’impianto;

  • se si tratta di impianti carburanti di nuova realizzazione, è necessario allegare la copia del certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F., la licenza rilasciata dall’U.T.F. competente;

  • richiesta di iscrizione nell’elenco degli utenti metrici del Comune in cui le istallazioni fisse sono ubicate, firmata dall’utilizzatore.

Normativa

 

  • Art.1 R.D. 12,6.1902, n.226, con il quale è approvato il Regolamento per la Fabbricazione dei pesi e delle Misure e degli strumenti per pesare e per misurare;
  • Legge 14.2.1951, n. 73;
  • Legge 29.7.1991, n.236, recante modifica agli artt.13 e 22 del T.U. delle Leggi Metriche;
  • C.M.n.62/552689 del 17.9.1997 (Disposizioni per l’esecuzione della verificazione prima degli strumenti metrici sul luogo di funzionamento);
  • D.M. 28 marzo 2000, n.179 – Regolamento recante norma di attuazione della Legge 29.7.1991, n.236, in materia di pesi e misure.
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