fbpx Sanzioni amministrative relative ad iscrizioni e depositi nel Registro delle Imprese | Camera di Commercio di Cosenza

Aggiornamento al 04.03.2021

(BENEFICIARIO=ERARIO)

Vengono applicate per le domande di iscrizione e per i depositi nel Registro Imprese presentati oltre i 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento, per quegli atti o eventi il cui termine è stabilito dalla legge (il termine è di 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative).

Per visualizzare il Quadro sinottico violazioni amministrative Registro Imprese e REA clicca qui 


Importi


Imprese individuali, notai, intermediari
Per le imprese individuali (iscrizioni, cessazioni, modifiche di cui all’art. 2196 c.c.), per i notai (iscrizioni e modifiche degli atti costitutivi di società di capitali, iscrizioni di società di persone quando istituite con atto pubblico, trasferimenti d’azienda, trasferimenti delle partecipazioni) e per gli intermediari di cui all’art. 36 della legge 133/2008 co.1 bis (trasferimenti delle partecipazioni).
• € 20,00


Società, cooperative e consorzi
L’art. 9 della legge 180/2011, entrata in vigore il 15/11/2011, ha modificato come segue l'articolo 2630 c.c.:
Art. 2630. – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). – Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”

Considerato che ai sensi dell’art.1 della legge 689/81 si deve applicare la norma in vigore al momento della commissione dell’illecito (principio di legalità), occorrerà distinguere quando la violazione amministrativa si è verificata.
Pertanto, per le sanzioni connesse agli adempimenti con la scadenza del termine fino al 14/11/2011 restano validi gli importi previsti dal Dlgs 61/2002:
• € 412,00 (art. 2630 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002)
• € 549,34 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002) per ritardato o omesso deposito del bilancio delle società di capitali
 

Per le sanzioni relative agli adempimenti con scadenza del termine dal 15/11/2011 sono applicati i seguenti importi:
• € 68,66 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
• € 206,00 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
• € 91,56 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
• € 274,66 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto e per gli omessi depositi del bilancio
L'importo si applica per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".


Modalità di pagamento delle sanzioni relative alle iscrizioni e depositi nel Registro Imprese

Si informa che dal 1° marzo 2021 i pagamenti alla Camera di Commercio di Cosenza vanno eseguiti attraverso PagoPA - il sistema di pagamenti elettronici realizzato perrendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, non potranno più essere eseguiti pagamenti con bonifico su conto corrente bancario o postale.

Per i pagamenti relativi AI VERBALI restano ammessi quelli effettuati tramite F23 in merito alle sanzioni il cui beneficiario è lo Stato, mentre, per quanto riguarda, le spese di notifica e le sanzioni in cui il beneficiario è la Camera di Commercio devono pervenire obbligatoriamente per il tramite della piattaforma PagoPa.

Gli avvisi PAgoPA vengono generati dall’ufficio competente ed allegati ai verbali e possono essere pagati:

  • Presso le agenzie della banca di riferimento;
  • Utilizzando l’home banking della propria banca di riferimento (dove vi sono i loghi CBILL o pagoPA);
  • Presso gli sportelli ATM della banca di riferimento (se abilitati);
  • Presso i punti vendita Sisal, Lottomatica e IBT;
  • Presso le poste
Oltre alla modalità di pagamento differito con generazione dell'avviso PagoPa, da parte dell'ufficio, è consentita la modalità di PAGAMENTO SPONTANEO ONLINE accedendo da:
Dopo aver scelto il servizio “verbali sanzioni amministrative” ed aver indicato nella causale il “numero del verbale” si preciserà “l’importo” e si compileranno i dati anagrafici del pagante.
Alla conferma del pagamento si riceverà sulla mail indicata l’avviso di pagamento e si procederà ad effettuare lo stesso.
 

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