Calzature
Con il termine calzature si intendono: tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatemente, di cui all'allegato I del D.M. 11/04/1996. Decreto che recipisce la Direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore. Ulteriori approfondimenti sul settore vedi Commissione europea Imprese e Industrie.
Le disposizioni della normativa NON si applicano ai prodotti individuati all'art. 1 co. 4 del medesimo decreto:
Calzature d'occasione usate;
Calzature aventi caratteristiche di giocattolo;
Calzature di protezione;
Calzature desciplinate sul...Leggi tutto