fbpx Agenti e rappresentanti di commercio | Camera di Commercio di Cosenza

Aggiornamento al 15.12.2015
Dall' 8 maggio 2010 con l'entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 è stato soppresso il Ruolo degli Agenti e rappresentanti.
Con la Segnalazione Certificata di inizio attività, l'attività può essere esercitata  dalla data di presentazione alla Camera di commercio della segnalazione corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dalla Legge 204/1985, (la data di inizio dell'attività deve quindi corrispondere a quella di presentazione della S.C.I.A.).
Per agente di commercio si intende colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
Per agente rappresentante si intende colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.
In caso di agente o rappresentante di commercio di oggetti preziosi occorre produrre in aggiunta, a quanto sopra indicato, la Licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 127 T.u.l.p.s.

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività
Soggetti che devono possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività
Impresa individuale: il titolare
Società: qualora l'attività di agente o rappresentante di comemrcio sia esercitata da società, i requisiti devono essere posseduti "dai legali rappresentanti" (art. 6 c.2 L.204/85)
Esemplificando:
società in nome collettivo: tutti i soci con legale rappresentanza
società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari
società di capitali e cooperative: tutti coloro cui sono conferiti i poteri di legale rappresentanza (presidente, vice presidente,amministratore unico, amministratori delegati)
L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta l'iscrizione (modello UL a cui aggiunge il modello ARC sezione Anagrafica Impresa-Scia) per ciascuna di esse e nomina almeno un soggetto (modello INT P allegando "Intercalare Requisiti"), amministratore in possesso dei requisiti allo svolgimento dell’attività.
 
Requisiti personali e morali
• avere raggiunto la maggiore età;
• per i cittadini extracomunitari residenti in Italia: essere in possesso di un valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato (anche in attesa di occupazione), o per lavoro autonomo o per motivi familiari;
• non essere dipendente da persone, associazioni o Enti Pubblici o privati, tranne il caso di chi effettua un part-time non superiore al 50% in un ente pubblico;
• non svolgere attività per le quali è o era prescritta l'iscrizione nei ruoli dei mediatori.
• non essere interdetto, inabilitato, non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
• non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione previste del D.lgs.159/2011 (Codice antimafia);
 
Requisiti professionali
• aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
• oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque dalla presentazione della SCIA ("esperienza professionale") alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (inquadramento nei primi due livelli contrattuali del CCNL di riferimento: es. 1 e 2 livello del CCNL Commercio o 6 e 7 livello del CCNL Industria).
• oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.
• essere iscritto nel soppresso ruolo agenti e rappresentanti di commercio (requisito valido fino al 12/5/2017)
• essere iscritto nell’apposita Sezione Speciale Rea.
L'ufficio Registro Imprese, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L. 241/1990, in caso di accertata carenza dei requisiti entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato  provveda a "conformarsi" entro il termine di trenta giorni.
La Camera di Commercio non è competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali (titolo di studio o esperienza professionale) conseguite all’estero da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, occorre pertanto rivolgersi al Ministero dello sviluppo economico.
Spetta invece alla Camera di Commercio, nella specie all'Ufficio Registro Imprese la verifica della rispondenza dell'esperienza professionale di cittadini italiani e comunitari maturata nei paesi dell'Unione Europea e nella Repubblica di San Marino.
 
Disposizioni transitorie
Il D.m. 26 ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012, disciplina all'art. 10 le norme transitorie per  il passaggio di tutte le posizioni iscritte nel soppresso Ruolo rispettivamente nel Registro Imprese per i soggetti che svolgono l'attività in forma imprenditoriale, nel Rea sezione speciale per tutti gli iscritti (dipendenti, collaboratori ecc…).
 Il suddetto aggiornamento dovrà avvenire tramite apposita denuncia da presentarsi da parte degli interessati mediante la procedura ComUnica. A tal fine le imprese (ditte individuali e società) attive alla data del 12 maggio 2012 dovranno presentare entro il 12/05/2013 un'istanza telematica con allegato il modello “ARC” sezione "Aggiornamento Posizione RI/REA" per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell'ex Ruolo al RI/REA per ciascuna sede o unità locale dell'impresa pena l'inibizione alla continuazione dell'attività. Nel modello, nell'apposita sezione l'impresa attiva dovrà indicare anche tutti quei soggetti (dipendenti, collaboratori ecc…) che a qualsiasi titolo svolgono l'attività di agenzia e rappresentanza per l'impresa stessa.
Le persone fisiche iscritte al Ruolo che alla data del 12 maggio 2012 non svolgono attività, entro 12/05/2013, potranno presentare un'istanza telematica utilizzando la procedura ComUnica con allegato il modello “ARC” sezione “Iscrizione apposita Sezione (Transitorio)”.
Decorso tale termine non potranno più chiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del Rea.
 
Modifiche
L'agente e rappresentante di commercio (persona fisica o società) ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute, in particolare le Società devono comunicare, entro 30 gg. dall'evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un'istanza telematica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “ARC” e la sezione “Requisiti”.
Iscrizione nell'apposita Sezione Rea
L'iscrizione nella sezione Rea, di cui all'art. 74 c. 5 del D.lgs.59/2010, ha lo scopo di iscrivere e pubblicizzare nel repertorio tutti i soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un impresa.
Tali soggetti devono richiedere l'iscrizione, entro 90 giorni dalla cessazione (dimissioni, recesso, licenziamento, cessata attività da parte dell'impresa per la quale lavorava) a pena di decadenza.
A tal fine occorre allegare alla modulistica di base (I1-S5-UL) il modello ARC sezione "Iscrizione apposita sezione (a regime)".
I soggetti iscritti nella sezione sono tenuti a pagare il Diritto annuale, la prima scadenza è prevista entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione.
Qualora tali soggetti iniziano l'attività di impresa in forma di imprenditore individuale o legale rappresentante o dipendente ecc., sono tenuti alla cancellazione dalla sezione speciale Rea. Tale cancellazione deve essere richiesta contestualmente o successivamente alla presentazione della S.c.i.a per comunicare l'inizio attività dell'impresa.a tal fine occorre allegare alla modulistica di base (I2) il modello ARC sezione "Requisiti".
 
Verifica dinamica della permanenza dei requisiti
L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della S.c.i.a., la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa l'esercizio dell'attività in oggetto nonchè di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.
Se si accerta la sopravvenuta mancanza di un requisito l'ufficio avvia la procedura di inibizione alla continuazione dell'attività, con conseguente cessazione d'ufficio della stessa, salvo l'avvio di altri procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.
 
Elenco (non esaustivo) dei titoli di studio abilitanti all'esercizio dell'attività in oggetto
 DIPLOMA DI MATURITA’ TECNICA rilasciato da:
1) ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE – specializzazioni: Indirizzo amministrativo – Indirizzo commerciale – Ragioniere Perito Commerciale – Programmatore Perito sezione commercio estero
2) ISTITUTO TECNICO PER PERITO AZIENDALE E CORRISPONDENTE IN LINGUE ESTERE
3) ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
 
• DIPLOMI DI MATURITA’ PROFESSIONALE
1) Specializzazioni: Analista contabile – Segretario di amministrazione – Operatore commerciale –Operatore commerciale di prodotti alimentari – Operatore turistico – Tecnico delle attività alberghiere – Tecnico gestione aziendale Tecnico impresa turistica – Tecnico dei servizi turistici – Tecnico dei servizi della ristorazione
 
• DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE
1) Specializzazioni: Addetto alla contabilità d’azienda – Addetto alla segreterie d’azienda – Addetto alle
aziende di spedizione e trasporto – Addetto alla conservazione dei prodotti alimentari – Addetto agli
uffici turistici – Addetto alla segreteria e all’amministrazione d’albergo – Operatore gestione aziendale- Operatore
impresa turistica.
 
• DIPLOMI DI LAUREE
1)  Economia e commercio – Economia Bancaria – Economia delle istituzioni e dei Mercati Finanziari –
Economia Assicurativa e Previdenziale – Giurisprudenza – Scienze Politiche – Scienze Economiche
Marittime – Scienze Statistiche – Sociologia – Scienze Economiche – Scienze Economiche Bancarie –
Economia Politica – Economia Aziendale – Scienze bancarie ed Assicurative – Scienze
dell’Amministrazione – Economia ed Amministrazione delle imprese – Economia ambientale.
 
Documentazione
L'impresa che intende svolgere l'attività di agente e rappresentante di commercio deve presentare utilizzando la procedura della "Comunicazione Unica" e Starweb (non Fedra plus), o software compatibile, una pratica telematica al Registro delle Imprese del luogo dove intende svolgere l'attività.
• Modulistica Registro Imprese-da compilare solo mediante pagina "allegati" del programma ComunicaStarweb
• Modello – ARC  (formato XML) da compilarsi utilizzando StarWeb (o software compatibili) per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per la dichiarazione di possesso dei requisiti, per la richiesta di iscrizione nell’apposita sezione del REA, per la comunicazione di eventuali modifiche, per l’aggiornamento della posizione Registro imprese / REA- da compilare solo mediante pagina "allegati" del programma ComunicaStarweb cliccare su "modello attività"
N.B. se il titolare/amministratore non dispone di firma digitale occorre stampare, firmare graficamente, scannerizzare e riallegare la pratica lasciando nella stessa, in ogni caso, il file .xml
• Modello Intercalare REQUISITI (formato XML) da compilarsi utilizzando ComunicaStarweb(o software compatibili), cliccare su "intercalare requisiti" indicare i requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante, dall’eventuale preposto, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività di agente per conto dell’impresa) iscrizione o modifica.
N.B. se il titolare/amministratore non dispone di firma digitale occorre stampare, firmare graficamente, scannerizzare e riallegare la pratica lasciando nella stessa, in ogni caso, il file .xml
• Copia del Contratto di agenzia (art. 1742 del cod. civ.)
• Documentazione e/o dichiarazione  sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti professionali.
 
Diritti di segreteria
 - per nuove iscrizioni clicca qui
 - per l'aggiornamento della posizione/formulari/tesserini clicca qui

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Omessa presentazione pratica aggiornamento posizione-avvio conformazione attività (art. 19 L. 241/90).

Il 30 settembre 2013 è scaduta la proroga per gli adempimenti previsti dai Decreti Ministero Sviluppo Economico 26.10.2011 per la presentazione delle comunicazioni di aggiornamento delle posizioni dei soppressi ruoli (agenti di commercio/mediatori) al Registro Imprese/REA.
 
Si invitano quanti hanno ricevuto la comunicazione del Conservatore (nota prot. CCIAA n. 890 del 19/01/2015) interessati al mantenimento dell’iscrizione a provvedere all’adempimento e seguire le indicazioni della guida alla compilazione della pratica. Per la guida cliccare qui.
 
Qualora l’aggiornamento fosse stato eseguito, si invita a non tener conto della comunicazione ricevuta ed eventualmente a dare comunicazione al seguente indirizzo mail: patrizia.tarsitano@cs.camcom.it

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 Ulteriori informazioni aggiornate e per la modulistica sono disponibili nella pagina "ex albi e ruoli"

 

Riferimenti normativi
Legge n. 204 del 3 maggio 1985. Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio.
D.L. 4-7-2006 n. 223. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
D.M. 26-10-2011. Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Circolare Ministeriale- n. 3648/c del 10 gennaio 2012-prot. 0004335 

Circolare Ministeriale- n. 3637/c

 


 
Ultimo aggiornamento pagina: 4 marzo 2022