fbpx Diritto annuale | Camera di Commercio di Cosenza

Ufficio Tributi

 
 
Orari di ricevimento: Visita la pagina relativa agli orari di ricevimento per la parte riferita all'Ufficio Tributi
 

Per la presentazione delle istanze, utilizza la Modulistica Diritto Annuale


 
 

Avviso 19 dicembre 2023 - Controlli preliminari all'emissione del ruolo relativo al diritto annuale 2021

Nei prossimi mesi la Camera di Commercio di Cosenza provvederà ad emettere il ruolo esattoriale per la riscossione del diritto annuale 2021.

Si consiglia pertanto alle aziende di verificare di aver eseguito correttamente ed entro i termini previsti, il versamento dovuto per l'annualità 2021.

In caso di irregolarità o mancanza di versamento, è ancora possibile spontaneamente versare e regolarizzare il pagamento non eseguito per l’anno 2021, prima che venga formato il relativo ruolo esattoriale, risparmiando ulteriori ed inutili spese collegate alla procedura di riscossione coattiva, che saranno messe in atto e gestite dall’Agente della Riscossione.

A tal fine l’ufficio tributi della Camera di Commercio è disponibile a supportare le aziende nella corretta determinazione dell’importo del diritto da versare, comprensivo di sanzioni ed interessi

Sarà sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo tributi@cs.camcom.it avente ad oggetto “Pre-Ruolo Diritto Annuale 2021: richiesta conteggio per il versamento del diritto annuale”, riportando nella mail il codice fiscale ed il numero REA dell'azienda, in modo che l’ufficio tributi possa trasmettere i conteggi e le indicazioni per poter procedere al versamento.

 


 

 
 

DIRITTO ANNUALE 2023

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 11 novembre 2022 - prot. 339674, ha indicato gli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2023, devono versare alla Camera di Commercio, aggiornati in seguito alla riduzione del 50% disposta a partire dal 2017 dall’art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto del 23 febbraio 2023 (ed Allegato A del DM 23-02-2023), entrato in vigore il 7 aprile 2023, ha autorizzato l’aumento ulteriore delle suddette misure del diritto annuale per il gli anni 2023-2025, per il finanziamento di specifici progetti condivisi con la Regione ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico territoriale e l’organizzazione di servizi alle imprese - Delibera del Consiglio Camerale n. 9 del 22/12/2022.

 

Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2023, possono effettuare conguaglio entro il termine di cui all’art 17, comma 3, lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435 (ovvero per l'annualità 2023 entro il 30/06/2023).

 

A seguito delle modifiche intervenute, gli importi dovuti per l’annualità 2023 (comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%) sono di seguito riportati.

 

Importi DIRITTO ANNUALE in MISURA FISSA
decorrenza 1.1.2023

Natura Giuridica

Sede Legale

Unità Locali

Imprese individuali iscritte o annotate nella
Sezione Speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
(importi già arrotondati all'euro)

€ 53,00

€ 11,00

Imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria

€ 120,00

€ 24,00

Soggetti iscritti ONLY REA

€ 18,00

--

Imprese con sede principale all’estero (per ciascuna unità locale e/o sede secondaria)

--

€ 66,00

Società semplici iscritte anche nella Sezione Speciale delle Imprese Agricole

€ 60,00

€ 12,00

Società semplici (non agricole)

€ 120,00

€ 24,00

Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001

€ 120,00

€ 24,00

Tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese diverse da quelle sopra riportate (snc – sas - srl – spa - coop. - GEIE, ecc.)

€ 120,00

€ 24,00

 
 

Importi Diritto Annuale in base al FATTURATO

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale COMMISURATO AL FATTURATO (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2022 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011.
 
Il diritto annuale 2023 sarà calcolato sulla base del "fatturato" indicato nel modello IRAP 2023 periodo d'imposta 2022.
L''importo è calcolabile online dal sito nazionale del diritto annuale seguendo l'opzione "Calcola e Paga".
 
 

Per tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese, tranne le individuali, l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2022 (modello IRAP 2023) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa:

Da Euro

A Euro

(*) Aliquote % 2014

0

100.000

€ 200 (misura fissa)

100.000

250.000

0,015%

250.000

500.000

0,013%

500.000

1.000.000

0,010%

1.000.000

10.000.000

0,009%

10.000.000

35.000.000

0,005%

35.000.000

50.000.000

0,003%

50.000.000

 

0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

 

(*) L'importo beneficia della riduzione del 50% rispetto all'anno 2014.  Anche l'aliquota fissa (di euro 200,00) si riduce ad euro 100,00 che, incrementata del 20%, raggiunge l'importo fisso dovuto per euro 120,00 dovuto per l'anno 2023.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con decreto del 23 febbraio 2023, ha autorizzato l’aumento per il triennio 2023-2024-2025 della misura del diritto annuale del 20 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93 e s.m.i., per il finanziamento di progetti strategici.

 

Esempi di calcolo del diritto annuale in base al fatturato:

Esempio 1: fatturato complessivo, ai fini IRAP, realizzato dall'impresa nell'esercizio 2022 fino ad € 100.000,00 (primo scaglione) - diritto in misura fissa dovuto per la sede € 200,00 → riduzione del 50% → € 100,00 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 120,00 → da versare € 120,00

Esempio 2: fatturato complessivo, ai fini IRAP, realizzato dall'impresa nell'esercizio 2022 € 585.432,00 (quarto scaglione) - diritto dovuto per la sede € 263,54320 → riduzione del 50% → € 131,77160 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 158,12590 → da versare € 158,00

Esempio 3: fatturato complessivo, ai fini IRAP, realizzato dall'impresa nell'esercizio 2022 oltre € 50.000.000,00 (ottavo scaglione) - diritto dovuto per la sede € 40.000,00 (importo massimo) →  riduzione del 50% → € 20.000,00 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 24.000,00 → da versare € 24.000,00

 

 

 

Quando versare

Il termine per il pagamento del diritto è il 30 giugno 2023 (salvo diverse disposizioni di proroghe) con la possibilità di versare con la maggiorazione dello 0,40% (entro i 30 giorni successivi alla scadenza) ovvero entro 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio 2023 è domenica). L'importo dello 0,40% va aggiunto al tributo (ovvero utilizzando il codice 3850).

La maggiorazione dello 0,40% va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali (ovvero utilizzando il codice 3850) ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti (quindi l'F24 sarà a saldo zero per effetto della compensazione).

 

In alternativa all'applicazione della maggiorazione citata, si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il "ravvedimento breve" (utilizzando in tal caso codici tributo dedicati 3852 per la sanzione e 3851 per gli interessi), per approfondimenti sul ravvedimento operoso, visita la pagina dedicata.

 

E' esclusa la possibilità di compensare gli importi relativi ai codici 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni), che pertanto devono essere saldati con un pagamento (ai sensi della risoluzione n. 115/E del 23/05/2003: "Il versamento delle somme dovute mediante i codici 3851-3852-3853, è effettuato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. E’ tuttavia esclusa la compensazione.").

 

Resta invece possibile compensare la sola parte dell'importo del tributo (3850), con altri crediti a disposizione dell'azienda.

 

 

Approfondimento: visita la pagina dedicata alla Proroga dei termini di pagamento per i soggetti ISA anno 2023.
(aggiornamento al 20/07/2023)

 
 

Approfondimento: visita la pagina dedicata all'applicazione del Ravvedimento Operoso sul Diritto Annuale camerale.

 
 
 

Disposizioni per l'accesso ai servizi dell'ufficio tributi

 

Richieste informative o istruttorie, istanze di revizione in autotutela
Dovranno essere inviate all’ufficio tributi a mezzo PEC o mail, all’indirizzo PEC della Camera di Commercio: cciaa@cs.legalmail.camcom.it

 

L’ufficio gestirà anche:
- Informazioni specialistiche e verifiche sul diritto annuo
- Rimborso diritto annuale
- Annullamento cartella di pagamento (istanze di revisione in autotutela)

 

N.B.: Le richieste di informazioni su cartelle di pagamento o situazioni debitorie dovranno essere effettuate direttamente dall’interessato (titolare o legale rappresentante), o da persona dallo stesso delegata, allegando modulo di delega con firma autografa e fotocopia del documento di identità (in alternativa il titolare o legale rappresentante firma digitalmente l'istanza) - Visita la pagina della Modulistica del Diritto Annuale

Le cartelle pagate (da uno dei soggetti intestatari), assolvono anche gli eventuali coobbligati, senza necessità di richiedere lo sgravio a nome dei coobbligati.

 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) per il trattamento dei dati personali relativo alla riscossione dei tributi camerali (Diritto annuale)

 


 

MODALITA' di VERIFICA del DIRITTO ANNUALE e PAGAMENTO del DIRITTO ANNUALE NON A RUOLO

 

Nel caso di NON regolarità del diritto annuale, l'amministratore o il legale rappresentante potrà procedere alla consultazione e al pagamento dei tributi mancanti/incompleti NON ANCORA A RUOLO e regolarizzare:

a) consultando il cassetto digitale dell’imprenditore impresa.italia.it (accesso con firma digitale o SPID) Il cassetto dà la possibilità di controllare le ultime tre annualità e saldare i tributi non in regola direttamente dall'area riservata con PagoPA

b) consultando la posizione debitoria da https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm ed effettuamdo il pagamento tramite PagoPA direttamento dal sito

c) consultando il sito dell'Agenzia Entrate Riscossione, sezione imprese e professionisti, per le annualità ISCRITTE a RUOLO (è consigliabile consultare il sito periodicamente)

d) contattando direttamente l'ufficio tributi tributi@cs.camcom.it  (richiesta di informazioni sulla posizione debitoria a firma digitale del legale rappresentante oppure mail + documento di riconoscimento del legale rappresentante) con tale modalità il diritto annuale (dell’anno in corso e pregressi - non a ruolo) è pagabile esclusivamente:

    1) Con modello F24, compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali" ed utilizzando il codice tributo 3850.
        Deve, inoltre, essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento ("CS" se trattasi di Cosenza)
        e quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento del diritto annuale.

    2) Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it scegliendo l'opzione ‘Calcola e paga’ si può procedere a calcolare agevolmente l’esatto importo da versare, con la disponibilità della soluzione di pagamento online offerta dalla piattaforma PagoPA, realizzata dall’Agenzia per l’Italia digitale.

   

 
 
 

MODALITA' di VERIFICA del DIRITTO ANNUALE e PAGAMENTO del DIRITTO ANNUALE A RUOLO (cartelle esattoriali)

 
Gli importi a ruolo per i quali è stata emessa cartella esattoriale, sono pagabili SOLO presso l'Ente di riscossione, anche on line, https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/imprese/
 
Le cartelle pagate (da uno dei soggetti intestatari), assolvono anche gli eventuali coobbligati, senza necessità di richiedere lo sgravio a nome dei coobbligati.
 
 
 

Avviso del 7 giugno 2023: Mailing su PEC per Diritto Annuale 2023.

Sono in corso di spedizione le informative relative al pagamento diritto annuale 2023.

 


 

Avviso del 31/01/2023: Stralcio dei debiti fino a € 1.000

Provvedimento n. 1 del 30. 01. 2023

 
La Camera di Commercio di Cosenza, con Delibera di Giunta n. 1 del 30 gennaio 2023 ha deciso di esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale di cui alla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 227 e 228.
 
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto lannullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, tra i quali vi sono anche le Camere di Commercio, di importo residuo fino a mille euro.

Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:

  • interessi per ritardata iscrizione a ruolo
  • sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).
L’annullamento automatico non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
  • capitale
  • rimborso spese per procedure esecutive
  • diritti di notifica.
Diversamente da quanto previsto per l’annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano quindi dovute le somme residue riferite alla quota capitale. 

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D. Lgs n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento parziale opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973. 

L’art. 1, comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, tra i quali anche le Camere di Commercio, possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all’Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.
 
La Camera di Commercio di Cosenza, con Delibera di Giunta n. 1 del 30 gennaio 2023 ha deciso di esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale di cui alla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 227 e 228.
Per maggiori informazioni Consulta la pagina dedicata.

 


 

Avviso del 4 ottobre 2022: Emissione RUOLI per omesso/tardato/incompleto pagamento del diritto annuale 2020

La Camera di Commercio di Cosenza ha reso esecutivi i Ruoli esattoriali, aventi data di emissione 25.10.2022, per le violazioni relative all’omesso/tardato/incompleto pagamento del diritto annuale per l’anno 2020 tramite iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione. Clicca qui per approfondire l'informazione.
 
 

 

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Dirigente: D.ssa Erminia Giorno

Responsabile dell'Ufficio: Dott. Giuseppe Palopoli

 

Ultimo aggiornamento pagina: 20.07.2023

 

 

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Diritto Annuale