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16.06.2016

L'art. 8 della legge 580/93 assegna alle Camere di Commercio la competenza esclusiva sulla tenuta, predisposizione e gestione del Registro delle Imprese, previsto dall'art. 2188 c.c. Divenuto operativo nel febbraio 1996, esso sostituisce e riunifica il Registro delle Società - in precedenza tenuto dalle Cancellerie commerciali dei Tribunali - e il Registro Ditte, tenuto originariamente dalle Camere di Commercio

Il Registro delle Imprese è retto secondo modalità informatiche al fine di assicurare la completezza, l'organicità della pubblicità delle imprese obbligate all'iscrizione e la tempestività dell'informazione giuridico-economica su tutto il territorio nazionale.

Nel Registro sono inoltre annotate le imprese artigiane (in forma individuale e societaria).

La legge stabilisce i soggetti e gli atti per il quali l'iscrizione è obbligatoria. In relazione ai soggetti obbligati ed agli effetti legali tipici dell'iscrizione, il Registro Imprese si articola in due sezioni: ordinaria e speciale.

Sezione ordinaria

L’iscrizione nella sezione ordinaria ha effetti giuridici di pubblicità (dichiarativa o costitutiva) in quanto consente di opporre ai terzi quanto è stato iscritto, dando vita ad una presunzione circa l'esistenza e la certezza dei fatti iscritti. I soggetti obbligati all’iscrizione sono:

1. gli imprenditori individuali (art. 2195 C.C.);
2. le società commerciali (art. 2200 C.C.);
3. i consorzi con attività esterna (art. 2612 C.C.) e le società consortili (art. 2615-ter C.C.);
4. i gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al D.Lgs. n. 240/1991;
5. gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 C.C.);
6. le società cooperative (art. 2519 C.C.);
7. le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie (art. 2506 C.C.);
8. le aziende speciali e consorzi degli enti locali.

Sezione speciale

L'iscrizione (e l’annotazione per le imprese artigiane) nella sezione speciale del Registro Imprese, ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia assolvendo al solo scopo di rendere conoscibili i fatti e le dichiarazioni rese al Registro.

I soggetti obbligati all’iscrizione sono:

1. le società semplici (art. 2251 C.C.).
2. gli imprenditori agricoli (art. 2135 C.C.);
3. i piccoli imprenditori;
4. imprenditori (individuali e collettivi) iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane (l'annotazione avviene d'ufficio per tutte le imprese che sono iscritte all'Albo Artigiani).

Alla tenuta, conservazione e gestione del Registro Imprese è preposto il Conservatore cui competono, oltre alle funzioni di certificazione, quelle di controllo delle condizioni di legge per l’iscrivibilità degli atti.

Attività economiche (art.2195 C.C.)

Le attività economiche iscrivibili nel Registro delle Imprese sono:

- produzione di beni e servizi
- intermediazione nella circolazione dei beni
- attività di trasporto di cose e di persone per terra per acqua e per cielo
- attività bancaria ed assicurativa
- attività ausiliaria delle precedenti (agenzia, mediazione, ecc.)
- attività agricola.

 

REA

La completezza dell'informazione economica è inoltre garantita dal Repertorio Economico Amministrativo in cui sono raccolte tutte le altre notizie di tipo economico, amministrativo e statistico relative ai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese.

 

Normativa di riferimento

 

- Art. 8 L. 29.12.93 n. 580
- D.P.R. 7.12.95 n. 581
- Codice civile artt. 2188 c.c. e ss.