fbpx Start Up Innovative | Camera di Commercio di Cosenza

Le startup innovative sono società di capitali costituite anche in forma cooperativa che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Devono rispondere a determinati requisiti:

  • sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
  • costituite da non più di 60 mesi;
  • ultimo bilancio non superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuire utili;
  • non nascere da fusione scissione o cessione di ramo di azienda.

Devono inoltre avere almeno una di queste caratteristiche:

  • spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  • almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
  • almeno un brevetto o privativa industriale.

Le startup innovative possono godere di una serie di vantaggi: agevolazioni fiscali per le pratiche del Registro delle Imprese, gestione societaria flessibile, disciplina particolare nei rapporti di lavoro, facilitazioni burocratiche, equity crowdfunding, non assoggettamento alla procedura di fallimento ecc.
Condizione fondamentale per beneficiare di tali vantaggi è che le startup siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

Per informazioni:

Procedure e normativa
E'possibile costituire start up innovative a vocazione sociale (SIAVS)  il fine è l'innovazione tecnologica, i campi individuati sono l'assistenza sociale; l'assistenza sanitaria; l'educazione, l'istruzione e formazione;  la tutela dell'ambiente e dell’ecosistema;  la valorizzazione del patrimonio culturale; il turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria;  ricerca ed erogazione di servizi culturali; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; i servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale 
 
La domanda di iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative del Registro delle Imprese va presentata telematicamente tramite la Comunicazione Unica. Alla domanda occorre allegare il 
Modello Dichiarazione requisiti
E’ possibile costituire una start up innovativa utilizzando il modello tipizzato rivolgendosi all’ufficio AQI della Camera di commercio (1)

Consulta anche:

Con la L. 11 febbraio 2019, n 12, di conversione del D.L. 135/2018, sono stati semplificati gli obblighi informativi e snelliti gli adempimenti per start up e PMI innovative.

In sintesi le novità introdotte:

  • Il termine previsto dal comma 15 (per le startup ed incubatori) e 6 (per le PMI)di deposito della attestazione di conferma dei requisiti essenziali, previsti dai commi 2 (per le startup) e 5 (per gli incubatori) dell’articolo 25 del DL 179/2012, nonché dall’articolo 4, comma 6, del DL 3/2015 (per le PMI innovative), nel caso di società che, ai sensi dell’articolo 2364 del codice civile prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, è portato a sette mesi.
  • Sono stati abrogati i due adempimenti semestrali di attualizzazione delle notizie autocertificate per l’iscrizione nella sezione speciale, già previste dal comma 14 dell’articolo 25 del DL 179/2012.
  • gli adempimenti informativi previsti per le startup innovative, passano da tre a uno. A partire dal 2019, infatti, alle startup innovative è richiesto di aggiornare o confermare almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10, le informazioni di cui al comma 12 inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8. La mancata compilazione del profilo comporta un blocco della procedura della Comunicazione Unica per il deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 , e quindi la perdita dello status speciale di startup innovativa nel caso si superi la scadenza dei 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque dei sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, salva l'ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi.

Dunque, solo dopo aver effettuato l’aggiornamento o conferma delle informazioni inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it, la startup predispone l’adempimento per il Registro delle Imprese

Il deposito del bilancio o per lo meno l’approvazione del medesimo rappresenta pertanto  condicio sine qua non per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 25.

 

Obblighi pubblicitari

La Legge 11 febbraio 2019 n. 12 ha disposto obblighi pubblicitari attraverso l’inserimento o aggiornamento dei propri dati nel portale ministeriale startup.registroimprese.it.

L’ adempimento,  gratuito, consente la successiva presentazione al registro delle imprese della dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti di start up/pmi innovativa, pena la perdita dei vantaggi connessi all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese .

Pertanto

  1. all’ iscrizione/aggiornamento dei dati dell’impresa nel portale startup.registroimprese.it
  2. alla successiva presentazione, al registro delle imprese, di  pratica Comunica di dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti di startup/pmi innovativa.
Da sapere

Solo la commercializzazione innovativa qualifica l'impresa come startup innovativa: il semplice e-commerce non è sufficiente.

La cancellazione dalla sezione speciale delle startup innovative per perdita dei requisiti di legge, ovvero per decorso del termine di legge previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale, è disposta a cura dell'ufficio del Registro delle Imprese. L'impresa ha comunque la possibilità di richiedere la cancellazione.