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REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI - Pubblicazione Ufficiale dei protesti cambiari

L’art. 1 della legge n. 235/2000 dispone che i pubblici ufficiali abilitati alla levata dell’atto di protesto devono inviare su supporto informatico, e non più cartaceo, direttamente al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio, l’elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari, di assegni bancari, nonché della mancata accettazione di cambiali tratte.

Gli Ufficiali levatori presentano i protesti da inserire nel registro entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento.

Gli Ufficiali levatori possono trovare maggiori informazioni sul sito www.infocamere.it scaricando il programma Arianna, di ausilio alla compilazione dell’elenco protesti su supporto magnetico.

Nel registro informatico sono pubblicati i dati identificativi dei debitori contenuti nell’atto di protesto stesso, e vale a dire: cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio.

In mancanza di cancellazioni o riabilitazioni, la notizia di ciascun protesto è pubblicata nel registro per cinque anni dalla data di registrazione.

La pubblicazione ufficiale dell’elenco dei protesti cambiari è competenza esclusiva delle Camere di Commercio, pertanto l’unica banca dati che contiene le notizie ufficiali dei protesti è quella camerale.

L'elenco degli Ufficiali Levatori è disponibile tra gli allegati di questa pagina.

 

 

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