fbpx Sanzioni | Camera di Commercio di Cosenza

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dal 1 luglio 2020 NON sarà più possibile effettuare bonifici bancari nè versamenti in conto corrente postale a favore della Camera di Commercio.

Per i pagamenti relativi alle ordinanze-ingiunzioni resteranno ammessi quelli effettuati tramite F23 in merito alle sanzioni il cui beneficiario è lo Stato, mentre, per quanto riguarda, le spese di notifica e le sanzioni in cui il beneficiario è la Camera di Commercio dovranno pervenire obbligatoriamente per il tramite della piattaforma PagoPa.

 

Riferimenti normativi:
l'art. 5 del CAD (codice amministrazione digitale)
Decreti legge 179 del 2012 e D.L. 217/2017 
Circolare del Ministero dell'Innovazione Tecnologica e digitalizzazione del 17 aprile 2020

 

Per tutte le info si invita a contattare l'ufficio Sanzioni che darà le necessarie istruzioni sui pagamenti relativi alle ordinanze emesse:

Dr.ssa Cinzia Costabile  e-mail: cinzia.bruno@cs.camcom.it;

Dr.ssa Rosarita De rose  e-mail : rosarita.derose@cs.camcom.it 

 TEL.0984/815213

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Le sanzioni amministrative hanno la funzione  di scoraggiare i comportamenti dannosi per il consumatore e l'utente e salvaguardare gli interessi collettivi rilevanti, quali la correttezza commerciale, l'applicazione delle norme regolatrici dell'attività commerciale, la sicurezza e in generale la verifica del rispetto delle normative sul commercio.
L'attività sanzionatoria, precedentemente svolta dagli UU.PP.I.C.A., ex uffici periferici del Ministero Sviluppo Economico, è stata trasferita alle Camere di Commercio dal 1° settembre 2000. L'Ufficio Sanzioni Amministrative emette provvedimenti di natura amministrativa a seguito di violazioni contestate all'autore dell'illecito amministrativo e notificate da parte degli organi di vigilanza, quali Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza  ed altri, tra cui il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, per violazioni in vari settori, quali:
•    etichettatura articoli tessili
•    informazioni al consumatore
•    ritardati depositi al Registro Imprese
•    mancanza iscrizione a Ruoli
•    sicurezza prodotti, conformità prodotti non alimentari
Nuovi importi delle spese del procedimento sanzionatorio

L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento sanzionatorio prende avvio da un accertamento di violazione delle norme amministrative che un organo accertatore contesta all'interessato.
Dopo la contestazione dell'illecito o la successiva notifica del verbale da parte dell'organo accertatore, possono verificarsi due ipotesi:
1) L'interessato può estinguere il procedimento effettuando il pagamento liberatorio entro 60 gg. cioè versando una somma di denaro corrispondente al doppio del minimo o, se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione prevista dalla legge, possibilità che viene segnalata all'interessato nel verbale di accertamento stesso. Se il pagamento viene effettuato tempestivamente, il procedimento si estingue senza nessuna altra conseguenza per il cittadino. Eventuali scritti difensivi trasmessi all’Ufficio Sanzioni non presi in considerazione;
2) Se viceversa il sanzionato decide di non pagare, il procedimento prosegue. In tal caso l'organo accertatore trasmette un rapporto di mancato pagamento all'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio, al quale l'interessato può far pervenire, entro 30 gg. dalla contestazione o dalla notifica del verbale, scritti difensivi (coi quali può anche chiedere di essere ascoltato con espressa richiesta di audizione) al fine di esporre le proprie ragioni, sia allo scopo di ottenere l'archiviazione del procedimento sia al fine di richiedere l'applicazione della sanzione minima.

LA FASE ISTRUTTORIA PRESSO L'UFFICIO SANZIONI
L'Ufficio Sanzioni esamina la fondatezza della contestazione, sia dal punto di vista dei fatti che delle norme eventualmente violate. Per meglio valutare le circostanze che hanno indotto l'organo accertatore a redigere il verbale, anche alla luce degli scritti difensivi dell'interessato e a seguito della sua audizione, può chiedere chiarimenti o controdeduzioni all'organo accertatore e, conclusa l'istruttoria, emette un provvedimento che può essere:
•    una ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
•    una ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO se ritiene che il fatto costituisca illecito amministrativo, l'interessato sia effettivamente responsabile della violazione e il procedimento si sia svolto in modo corretto. In questo caso, qualora la norma sanzionatoria lo preveda, l'ufficio dispone di un potere di determinazione della misura della sanzione tra un minimo e un massimo, in base ai criteri previsti dall'art. 11 della L. 689/81.

LA FASE SUCCESSIVA ALL'ORDINANZA
Nel caso in cui all'interessato venga notificata ORDINANZA-INGIUNZIONE di pagamento, il sanzionato si trova di fronte a varie alternative:
•    Può pagare in un'unica soluzione entro 30 gg. dalla notifica dell'ordinanza (la ricevuta del pagamento deve essere presentata all'ufficio); ovvero estinguere il proprio debito a rate, nel caso sussistano condizioni disagiate, qualora l'ufficio, a seguito di domanda motivata, glielo conceda; la domanda va presentata in carta semplice all'Ufficio Sanzioni, entro 30 gg. dalla notifica dell'ordinanza;
•    Se non provvede al pagamento, l'Ufficio Sanzioni procederà all' esecuzione forzata, con l'iscrizione della posizione a ruolo.
•    Se decide di impugnare il provvedimento, il soggetto sanzionato può fare opposizione nei confronti dell'ordinanza al Giudice di pace, oppure al Tribunale nei casi di sua competenza,L'impugnazione non è di per sé automaticamente sospensiva dell'obbligo di pagamento della sanzione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al:

mail ufficio: sanzioni@cs.camcom.it
PEC Ufficio: cciaa@cs.legalmail.camcom.it 

Responsabile dell'Ufficio: dott.ssa Cinzia Bruno     0984.815277 –  e.mail: cinzia.bruno@cs.camcom.it

La modulistica è disponibile in alto alla voce "Allegati"

Dove andare

Ufficio Sanzionatorio
Uffici al pubblico: 1° Piano -
Orari di apertura: giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00

 

Dirigente: Dr. ssa Erminia Giorno

 


Avviso del 31/01/2023:  Stralcio dei debiti fino a € 1.000

 
La Camera di Commercio di Cosenza, con Delibera di Giunta n. 1 del 30 gennaio 2023 ha deciso di esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale di cui alla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 227 e 228.
 
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto lannullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, tra i quali vi sono anche le Camere di Commercio, di importo residuo fino a mille euro.

Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:

  • interessi per ritardata iscrizione a ruolo
  • sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).
L’annullamento automatico non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
  • capitale
  • rimborso spese per procedure esecutive
  • diritti di notifica.
Diversamente da quanto previsto per l’annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano quindi dovute le somme residue riferite alla quota capitale. 

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D. Lgs n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento parziale opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973. 

L’art. 1, comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, tra i quali anche le Camere di Commercio, possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all’Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.
 
La Camera di Commercio di Cosenza, con Delibera di Giunta n. 1 del 30 gennaio 2023 ha deciso di esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale di cui alla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 227 e 228.
Per maggiori informazioni

Aggiornamento 26.09.2023

 

Tag: 
sanzioni