fbpx Archivio sanzioni amministrative | Camera di Commercio di Cosenza

Dal 1 luglio 2020 NON sarà più possibile effettuare bonifici bancari nè versamenti in conto corrente postale a favore della Camera di Commercio.

Per i pagamenti relativi alle ordinanze-ingiunzioni resteranno ammessi quelli effettuati tramite F23 in merito alle sanzioni il cui beneficiario è lo Stato, mentre, per quanto riguarda, le spese di notifica e le sanzioni in cui il beneficiario è la Camera di Commercio dovranno pervenire obbligatoriamente per il tramite della piattaforma PagoPa.

 

Riferimenti normativi:
- l'art. 5 del CAD (codice amministrazione digitale)
- Decreti legge 179 del 2012 e D.L. 217/2017 
- Circolare del Ministero dell'Innovazione Tecnologica e digitalizzazione del 17 aprile 2020

 

Per tutte le info si invita a contattare l'ufficio Sanzioni che darà le necessarie istruzioni sui pagamenti relativi alle ordinanze emesse:

Dr.ssa Cinzia Costabile  e-mail: cinzia.bruno@cs.camcom.it;

Dr.ssa Rosarita De rose  e-mail : rosarita.derose@cs.camcom.it 

 

 TEL.0984/815213


Avviso del 31/01/2023:  Stralcio dei debiti fino a € 1.000
Provvedimento n. 1 del 30. 01. 2023

La Camera di Commercio di Cosenza, con Delibera di Giunta n. 1 del 30 gennaio 2023 ha deciso di esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale di cui alla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 227 e 228.

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, tra i quali vi sono anche le Camere di Commercio, di importo residuo fino a mille euro.
Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:

interessi per ritardata iscrizione a ruolo
sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).
L’annullamento automatico non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
capitale
rimborso spese per procedure esecutive
diritti di notifica.
Diversamente da quanto previsto per l’annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano quindi dovute le somme residue riferite alla quota capitale. 
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D. Lgs n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento parziale opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973. 

L’art. 1, comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, tra i quali anche le Camere di Commercio, possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all’Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.
 
La Camera di Commercio di Cosenza, con Delibera di Giunta n. 1 del 30 gennaio 2023 ha deciso di esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale di cui alla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 227 e 228.
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Aggiornato al 25.02.2026