fbpx Sospensione e cancellazione | Camera di Commercio di Cosenza


Sospensione

Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane sono sospese dall’iscrizione, con motivato provvedimento della Giunta della Camera di Commercio o della Commissione Provinciale per l’artigianato nei casi previsti dall’art. 5 del D.M 274/97.
La sospensione dell’efficacia dell’iscrizione riguarda esclusivamente l’esercizio delle attività di pulizia.


 

Cancellazione

Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all’esercizio delle attività di pulizia, da detti registri, con provvedimento motivato della Giunta della Camera di Commercio o della Commissione Provinciale per l’artigianato se al venire meno di uno o più dei requisiti di onorabilità (all’art. 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82), o dei requisiti di capacità economico-finanziaria (all’art 1 del Dm 274/97) l’impresa non abbia presentato istanza di sospensione, ovvero detta istanza non venga accolta, ovvero allo scadere del periodo di sospensione accordato l’impresa non abbia rimosso le cause che hanno portato all’avvio del procedimento di cancellazione.

Se l’impresa individuale svolge soltanto attività di pulizia, la cancellazione per dette attività comporta la cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese o dall’albo delle imprese artigiane.
Nel caso contrario può richiedere la reiscrizione per l’esercizio delle attività di pulizia nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane, al venire meno delle cause che ne hanno comportato la cancellazione.