Imprese di pulizia
L'attività in oggetto può essere iniziata dal giorno della presentazione della pratica all'ufficio competente completa e corretta, corredata della documentazione e delle dichiarazioni richieste dalla normativa vigente (la data di inizio dell'attività deve quindi corrispondere a quella di presentazione della pratica-Scia).
Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:
Sospensione e cancellazione
Sospensione
Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane sono sospese dall’iscrizione, con motivato provvedimento della Giunta della Camera di Commercio o della Commissione Provinciale per l’artigianato nei casi previsti dall’art. 5 del D.M 274/97.
La sospensione dell’efficacia dell’iscrizione riguarda esclusivamente l’esercizio delle attività di pulizia.
Cancellazione
Variazioni
Fermo restando l’obbligo di denunciare, con il modello I2 in bollo o S5, ogni modifica che intervenga nella vita dell'impresa, l’ impresa di pulizia è tenuta a comunicare :
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le variazioni dei requisiti di cui all’art. 3 del DM. 274/97 per l’iscrizione nella fascia di classificazione.
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le variazioni dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82;