fbpx Bando “COOL TURISMO” – Contributi per potenziare l’offerta turistico culturale | Camera di Commercio di Cosenza

La Camera di Commercio di Cosenza intende supportare la realizzazione di azioni e progetti di promozione turistica da parte di soggetti “aggregati” che a vario titolo operano nel settore turistico-culturale.

Il presente bando fa seguito all’iniziativa di Progettazione Partecipata promossa dalla Camera di Commercio di Cosenza che ha raccolto la presentazione di diverse proposte  pervenute, dal 6 marzo al 6 maggio, da Associazioni Culturali, Sportive, Accademie, Comuni, Università, Centri studi ed imprese del settore turistico.

L’Ente Camerale, tenendo conto delle suddette proposte, ha così ritenuto di finanziare progetti di “Aggregazione dell’offerta turistica” ovvero presentate da “reti di operatori che si occupano di turismo/cultura”.

Il bando prevede l’erogazione di un voucher pari al 50% della spesa prevista per la realizzazione del progetto ed è calcolato sulla base degli importi al netto dell’IVA dei preventivi oggetto della documentazione da presentare.

Ciascun progetto potrà ottenere un solo voucher nel limite massimo di € 20.000,00.

La domanda di richiesta di voucher deve essere presentata alla Camera di Commercio di Cosenza dalle ore 09:00 del 17.07.2017 al 31.10.2017 esclusivamente con invio telematico secondo le modalità previste dal bando disponibile tra gli allegati di questa pagina.

Le risorse complessivamente stanziate ammontano ad euro 400.000,00.

Consulta la documentazione presente tra gli allegati di questa pagina.

Il Questionario di gradimento, rivolto a tutti gli utenti per il miglioramento dei servizi, potrà essere inoltrato all'indirizzo e-mail finanziamenti@cs.camcom.it debitamente compilato.

19.07.2017: Tra gli allegati è stato aggiunto l'Elenco dei codici ATECO identificati come ammissibili per le imprese capofila coerenti con “Attività della filiera turistico-culturale"


ANDAMENTO ISTRUTTORIO E LIQUIDAZIONE

02.01.2018: Tra gli allegati è stata pubblicata la graduatoria di concessione approvata con DD n. 380 del 27.12.2017

26.02.2019: Tra gli allegati è stata pubblicata la graduatoria di prima liquidazione approvata con DD n. 64 del 26.02.2019

27.11.2019: Tra gli allegati è stata pubblicata la graduatoria di chiusura del bando approvata con DD n. 420 del 27.11.2019


Webinar del 17 luglio 2017


FAQ - Domande Frequenti

D. Se il progetto mira alla valorizzazione o creazione di un nuovo Evento che attrae flussi turistici (ad esempio Tornei di scacchi o tornei di tennis a livello nazionale) sono da considerarsi ammissibili le spese per l'acquisto di eventuali premi (coppe, targhe, medaglie) le spese per il noleggio delle location o l'adeguamento delle strutture per ospitare l'evento (miglioramento delle strutture sportive, degli spazi ospitanti gli eventi)?
R. Le spese direttamente funzionali al progetto sono da ritenersi ammissibili, in coerenza con gli articoli 1 e 2 del bando anche se non sono elencate nell'art. 5 (impossibile fare un elenco esaustivo in coerenza con le 11 tipologie di progetti di cui all'art.2) Per spese direttamente funzionali al progetto si intendono le spese direttamente connesse al programma di attività dichiarato in sede di domanda, ovvero si intendono i costi direttamente imputabili al progetto sostenuti esclusivamente per quella determinata attività nonché i costi che presentano una inerenza specifica ma non esclusiva al progetto in quanto imputabili a più progetti.

D. Se il progetto riguarda il miglioramento dei modelli di accoglienza/accesibilità (art. 2 punto 1.10) sono ammissibili le spese riguardanti la certificazione /marchi rilasciati da terzi (es. ecolabel, marchio di ospitalità italiana, certificazioni ISO 130009 per la gestione delle spiagge, ISO 20121 per la gestione di eventi) diversi da quelli indicati all'art. 5 punto 1.9?
R. Si, purchè direttamente connesse al programma di attività dichiarato in sede di domanda, ovvero si intendono i costi direttamente imputabili al progetto sostenuti esclusivamente per quella determinata attività.

D. I partner di progetto, se realizzano prodotti e/o servizi (es. mettono a disposizione il teatro per l'evento, ospitano nella propria struttura l'evento sportivo / turistico/ culturale, realizzano l'app oppure il sito web, il personale svolge una attività progettuale) previsti dalle attività di progetto, al fine della rendicontazione della spesa, devono fatturare alla capofila o è sufficente una rendicontazione delle spese sostenute?
R. Dipende dalla natura della prestazione del partner. Se il Partner si limita a produrre un bene o servizio "che sarà proprietario della capofila o di un altro partner o di terzi" allora se il costo è tra le spese ammissibili deve essre fatturato alla capofila. Se il Partner nelle attività di progetto partecipa con l'impiego di personale e/o di attrezzature per le finalità progettuali allora si rientra nella disciplina del contributo in kind (in natura). In questo caso, si parla di compartecipazione alla attività progettuali in qualsiasi altra forma diversa dal denaro, e che quindi non generi transazione finanziaria. Ai sensi e condizioni del DPR 196/2008 art. 2, i contributi in kind (natura) sono assimilati alle spese ammissibili; ad esempio l'impiego di personale e/o di attrezzature per le finalità progettuali, se adeguatamente rendicontati, possono essere ammessi . Il relativo valore sarà determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita. Il capofila dovrà, in sede di rendicontazione, presentare documentazione idonea alla ricostruzione del calcolo utilizzato per definire l'importo rendicontato in considerazione della particolare tipologia di spesa e con riferimento alle eventuali spese relative a prestazioni volontarie non retribuite. Dovrà inoltre essere ampiamente documentata l'esclusività dell'eventuale impiego di personale, attrezzature, etc. per le finalità progettuali al fine di scongiurare eventuali ipotesi di inammissibilità delle spese portate a consuntivo in regime di in kind. La congruità delle spese in Kind, nella natura e nel quantum è valutata dalla Commissione.

D. I Consorzi sono considerati soggetti beneficiari alla stregua delle reti, delle ATS o Partenariati?
R. SI se aggregano  i soggetti con le caratteristiche indicate nel bando all'art. 3.

D. Le spese ammissibili da quando decorrono?
R. Sono ritenute ammissibili le spese sostenute dopo l'ammissione del Contributo (data della Determina di Concessione del contributo).

D. Le reti e i partenariati come devono essere formalizzate? basta la scrittura privata tra le parti?
R. In fase di presentazione della domanda l’Accordo (ATS, o Partenariato, o altro) deve essere in forma scritta con la sola autentica delle firme . In fase di Erogazione del contributo, L’accordo và formalizzato dal notaio, indicando il soggetto capofila per la registrazione all’agenzia delle entrate.

D. Il bando è aperto solo a coloro i quali hanno presentato la manifestazione di interesse che ha preceduto il bando?
R. Il Bando è aperto a Tutti. L’aver partecipato all’invito di “Progettazione Partecipata” NON costituisce alcun elemento premiante rispetto ad altri soggetti proponenti.

D. Un'associazione non iscritta al registro delle imprese può essere promotrice di una rete?
R. Qualsiasi soggetto NON iscritto o NON Iscrivibile al Registro Imprese può essere partner dell’aggregazione  ma NON può essere soggetto capofila (colui che presenta la domanda di finanziamento).

D. l'accordo di partenariato può essere redatto sotto forma di scrittura privata?
R. In fase di presentazione della domanda l’Accordo (ATS, o Partenariato, o altro) deve essere in forma scritta con la sola autentica delle firme . In fase di Erogazione del contributo, L’accordo và formalizzato dal notaio, indicando il soggetto capofila per la registrazione all’agenzia delle entrate.

D. Una Associazione può partecipare ad una sola aggregazione (progetto) o può essere partner in più aggregazioni (progetti)?
R. I partner che possono partecipare su più progetti devono avere natura “Pubblica” o mista “Pubblico-privata” . Se l’Associazione comprende anche soggetti pubblici può partecipare su più bandi, altrimenti può partecipare su un solo bando (in coerenza con il comma 6 dell’art. 3 del bando).

D. Come associazione, c'è la possibilità di appoggiarsi ad una rete creata dalla Camera di Commercio o bisogna cercare i partner e creare rete da se?
R.NO. La CCIAA di Cosenza eroga il contributo e quindi partecipare ad un’aggregazione concessionaria di un contributo da essa stessa erogato costituisce conflitto di interesse.

D. Nella manifestazione d'interesse è previsto il coinvolgimento della Camera di Commercio di Trento, in questo caso non c'è conflitto d'interesse?
R. NO. La CCIAA di Trento NON ha competenza territoriale nella provincia di Cosenza (sono ammessi come partner enti locali che hanno competenza insistente nella provincia di Cosenza.

D. Chi fa marketing o promozione può essere capofila?
R. L’impresa che svolge attività di marketing NON può essere capofila. L’impresa che svolge attività di Promozione di attività connesse alla produzione cinematografica (es. Ateco 59 filiera culturale) o alla Promozione Turistica (es ateco79 attività dei servizi delle agenzie di viaggio) può essere capofila.


 

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2017, Bando Cultura-Turismo, Aggregazione, Reti di Impresa