Differimento dei termini di pagamento del diritto annuale 2025 per i soggetti ISA e Forfettari, senza applicazione della maggiorazione
Con DECRETO-LEGGE 17 giugno 2025 , n. 84 (art. 13 comma 2) è stata prevista una proroga per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
I soggetti che beneficiano della proroga, potranno effettuare il pagamento del diritto annuale:
- entro il 21 luglio 2025 (SENZA applicare la maggiorazione dello 0,40%);
- oppure entro il 20 agosto 2025 applicando la maggiorazione dello 0,40% (da aggiungere al codice tributo 3850, con indicazione dei decimali, ovvero senza arrotondamento).
Hanno diritto alla proroga:
- imprese che esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione;
- soggetti che pur rientrando nel caso del punto precedente, hanno cause di esclusione dagli ISA (compresi quelli che adottano il regime forfetario o il regime di vantaggio);
- soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati ai punti precedenti.
Per i soggetti che NON rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza ordinaria del 30 giugno 2025, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,40% (da aggiungere al codice tributo 3850, con indicazione dei decimali, ovvero senza arrotondamento).
Ultimo aggiornamento pagina: 16 luglio 2025