Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
23.01.2023- Iscrizione d’ufficio della cancellazione dei domicili digitali/PEC revocate di cui al procedimento avviato con DD n.476/2022
Decorso il termine assegnato per la regolarizzazione, con Determina Dirigenziale n.25/2023 è stata disposta l'iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC revocati per i quali era stato avviato il procedimento con DD 476/2022. Consulta l'elenco. Determina Dirigenziale n.25/2023
15.12.2022- AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DEGLI INDIRIZZI PEC REVOCATI DI IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 476 DEL 13/12/2022
L’Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Cosenza, in ossequio alla normativa vigente in materia di Posta Elettronica Certificata/Domicilio Digitale (D.L. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009 – D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 – Art. 37 del D.L. 76/2020 convertito il Legge n. 120/2020) – D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) – Direttiva MiSE/Ministero della Giustizia del 13 luglio 2015) ha avviato il procedimento di iscrizione d’ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC “revocati” di imprese individuali e società.
- AVVISO di avvio del Procedimento
- ELENCO delle caselle di Posta Elettronica Certificata di società ed imprese individuali in corso di cancellazione
L’avviso e l’elenco resteranno pubblicati per 30 giorni all'Albo Camerale e nella sezione Registro Imprese del medesimo sito.
TALE PUBBLICAZIONE COSTITUISCE COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AGLI INTERESSATI A NORMA DELL'ART. 8, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 241/1990.
Scarica la Determinazione Dirigenziale Elenco PEC Avviso avvio del Procedimento
12.10.2022 - Pubblicato l'elenco delle imprese non in regola con la PEC - Avviso Bonario
Scopri di più sulla pagina dedicata
Avviso agli utenti - Determinazione Dirigenziale n. 393 dell’8/10/2021 - Allegato elenco PEC revocate
17-09-2020: Domicilio Digitale (PEC): Obbligo di comunicazione al Registro Imprese, entro il primo ottobre 2020. Leggi il contenuto dedicato
L'indirizzo PEC iscritto nel Registro Imprese deve essere univocamente ed esclusivamente riferibile all'impresa.
Si ricorda, infine, che l'adempimento di comunicazione PEC al RI è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria.
Per visualizzare l'avviso l'univocità della PEC clicca qui
definisce che tali PEC non possono essere utilizzate per le comunicazioni fra la PA e le imprese, in quanto sono dedicate alla comunicazione esclusiva fra PA e cittadino.
Da una certa data in poi sono stati inseriti i debiti controlli di non accettazione delle PEC @postacertificata.gov.it in ogni punto di accesso della pratica di dichiarazione della pec, ma inizialmente sono state accettate.
E' ovviamente necessario che l'impresa si doti di una PEC valida e che, successivamente, la dichiari al Registro Imprese.
Il portale è in continuo aggiornamento ed è in corso di miglioramento anche relativamente alla sua accessibilità. Le disposizioni istitutive dell'INI PEC prevedono che il sistema sia a regime con aggiornamento quotidiano dei suoi contenuti a decorrere dal prossimo 9 ottobre 2013.
Ad oggi sono disponibili più di 600.000 indirizzi PEC di professionisti relativi a circa 900 ordini e collegi professionali territoriali, e circa 3.000.000 indirizzi PEC di imprese (società e imprese individuali).
Per agevolare il trasferimento dei dati in modalità telematica, è stato redatto un documento tecnico che descrive:
formato e struttura del tracciato dati per invio/aggiornamento indirizzi PEC
modalità iniziale di invio e aggiornamento dati per l’indice INI-PEC
contattare il numero: 06 64 892 292
scrivere a: supporto@inipec.gov.it
Portale INI-PEC
Scarica la circolare ministeriale prot. 53687 del 02.04.2013
La legge n. 35/2012, entrata in vigore il 7 aprile 2012, che ha convertito il d.l. n. 5/2012, nella nuova formulazione* approvata con la legge di conversione,(art. 37 del d.l.) prevede che "L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata".
* comma 6 bis dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.