NON sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 (pubblicato sulla G.U. del 02.10.2001):
- le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31.12 dell'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa - Le imprese soggette a tutte le altre tipologie di procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale;
- le imprese individuali cessate entro il 31.12...Leggi tutto