fbpx Accesso Civico | Camera di Commercio di Cosenza

Accesso Civico
- D. Lgs. n. 33/2013, art. 5 comma 1 e comma 4
- D. Lgs. 97/2016

L'accesso civico si distingue in:

1. Accesso civico di cui al comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 33/2013: l'accesso civico è un diritto finalizzato ad ottenere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati detenuti da un’amministrazione pubblica per i quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria.
Spetta a chiunque – senza necessità di motivazioni e senza sostenere spese – e consente di richiedere a una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati dei quali la legge prevede la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale.
L’amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta, procede alla pubblicazione del documento, informazione o dato richiesto e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati, l’Amministrazione comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede alla pubblicazione.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2010.

La richiesta di accesso civico può essere indirizzata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) al seguente indirizzo mail: urp@cs.camcom.it ovvero alla PEC istituzionale cciaa@cs.legalmail.camcom.it
L’URP a fini istruttori dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti.

 

2. Accesso civico generalizzato, di cui al comma 2 dell’art. 5, D.Lgs. 33/2013 (FOIA), avente invece ad oggetto documenti, informazioni e dati detenuti da un’amministrazione pubblica, indipendentemente dall’esistenza di un obbligo di pubblicazione degli stessi.  
L’accesso civico generalizzato, previsto dall’art.5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Può essere richiesto da chiunque, senza necessità di motivare l’istanza ed ha ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, ad eccezione dei casi elencati dall’art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013.
L’amministrazione cui è indirizzata la richiesta è tenuta a provvedere entra trenta giorni dalla stessa, salvo il termine sia sospeso per consentire la comunicazione della richiesta ai controinteressati eventualmente presenti.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, ad eccezione del rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

La richiesta di accesso civico generalizzato va indirizzata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) al seguente indirizzo mail: urp@cs.camcom.it ovvero alla PEC istituzionale cciaa@cs.legalmail.camcom.it.
L’URP a fini istruttori dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare le linee guida ANAC al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016)

 

 

Consulta la documetazione presente tra gli allegati di questa pagina.

Tag: 
Accesso Civico