fbpx Quesiti e riposte indagine di mercato finalizzato all’eventuale affidamento diretto, ai sensi 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, dei servizi di copertura assicurativa della Camera di Commercio di Cosenza | Camera di Commercio di Cosenza

Quesito 1 

La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispetitvi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratti o, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetti a Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

Risposta 1 

Si conferma che in caso di aggiudicazione sarà possibile l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori]  [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ci implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

 

Quesito 2

La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati RC PROFESSIONALE e RC PATRIMONIALE della seguente appendice:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:
Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.
Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende:
(a) la Repubblica di Bielorussia e/o
(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettoorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.
Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità
e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

Risposta 2

Si conferma la disponibilità, in caso di aggiudicazione, dell'inserimento nel Capitolato RC PATRIMONIALE dell’APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE come segue.

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

(a) la Repubblica di Bielorussia e/o

(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

 

Quesito 3

Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. (SOLO PER LOTTI RC PATRIMONIALE E PROFESSIONALE)

 

Risposta 3

L’Ente non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa