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REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI - CANCELLAZIONE

La legge n. 235 del 18 Agosto 2000 contiene la nuova normativa in materia di cancellazione di protesti di vaglia cambiario (cambiale) e di cambiale tratta (accettata).
E’ possibile presentare le istanze di cancellazione dal registro dei protesti nei seguenti casi:
1. se entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, il debitore esegue il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario, oltre agli interessi maturati, alle spese del protesto, del precetto ed eventualmente della procedura esecutiva promossa;
2. se il protesto è stato levato illegittimamente o erroneamente nell’ipotesi di cui all’art.4, comma 2 della legge 77/1955
3. Qualora il debitore abbia pagato oltre i 12 mesi può ottenere, in luogo della cancellazione, l’annotazione dell’avvenuto pagamento accanto al proprio nominativo (no cancellazione).

 

PRATICA CANCELLAZIONE PROTESTO CAMBIARIO

a) domanda compilata (completa di firme del titolare del protesto, un numero di telefono ed una eventuale mail) 

Cliccare qui per scaricare il modello

b) cambiali originali 

c) documento di riconoscimento del titolare

d) liberatoria creditore (in cui si evince il pagamento dei titoli entro i 12 mesi dalla levata del protesto) + documento di riconoscimento

e) eventuali altri documenti (es. riabilitazione tribunale, documento del delegato, ecc)

f) ricevuta del versamento  cumulativo dei diritti di segreteria (€ 8.00 per ogni titolo da cancellare) e dell'imposta di bollo (a pratica) di € 16.00 pagabile da PAGOPA come da indicazioni "costi e modalità di pagamento" di seguito indicate

 
COSTI E MODALITA DI PAGAMENTO

Diritti di Segreteria:  € 8 a cambiale

Imposta di bollo: € 16 marca da bollo, per ogni domanda  (può contenere più titoli)

 

MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA
Presso gli uffici di Cosenza il martedì dalle ore 09:00 alle 13:00.
Presso gli ufffici di Cantinella di Corigliano-Rossano il giovedi dalle ore 09:00 alle 13:00
 

Provvedimento di cancellazione

 

Accertata la regolarità del procedimento e la presenza di tutti gli elementi necessari, il Segretario Generale della Camera di Commercio dispone la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti.

Il provvedimento di cancellazione deve essere disposto entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza.

La registrazione nel Registro Informatico dei Protesti è effettuata entro e non oltre cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento in parola.


Ricorsi

L'istanza può essere rigettata qualora manchino i documenti richiesti previsti per legge e l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria, che in questo caso è individuata nel Giudice di Pace.

Nel caso di accoglimento del ricorso, il Giudice di Pace ordina alla Camera di Commercio la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti.

 

CONTATTI

Contatto telefonico al numero 0984.8151.

mail protesti@cs.camcom.it


 

 

 

 

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