Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
PEC – Domicilio digitale
Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
L’indirizzo deve essere esistente, valido e attivo ed inoltre deve essere univocamente riconducibile all’impresa (NON essere assegnato ad altri).
Obbligo di comunicazione
Soggetti obbligati sono tutte le imprese costituite in forma societaria (art. 16 - DL 185/2008 e s.m.i.), ovvero, società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili, società in liquidazione e società estere con sede secondaria in Italia, imprese individuali (art. 5 L. 221/2012 e s.m.i.) attive e non soggette a procedure concorsuali, sono tenute alla comunicazione di un domicilio digitale.
Non è ammessa la domiciliazione presso terzi (es. studi professionali).
In base all’ art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette a:
- applicazione di sanzioni: il pagamento in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro e per le imprese individuali di 60,00 euro;
- attribuzione d'ufficio, dalla Camera di Commercio, di un domicilio digitale, così formato: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore, attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login.
NOTA BENE: il domicilio sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC, pertanto potrà essere utilizzato per notificare all’impresa vari tipi di atti (es. atti amministrativi da parte di altre P.A., atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, atti giudiziari ecc.).
Come verificare la propria posizione
É possibile verificare se la propria PEC è esistente ed è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese accedendo a: https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home
Se l'indirizzo PEC è indicato, occorre verificare che la casella sia effettivamente operativa presso il proprio gestore (si consiglia di inviare un messaggio di prova e attendere la ricezione della ricevuta di consegna, che attesta il corretto funzionamento della casella).
NOTA BENE: il domicilio digitale non valido o scaduto è soggetto alla cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese.
Il Registro Imprese verifica periodicamente, con modalità automatizzate, se gli indirizzi iscritti siano attivi, validi e univocamente riconducibili all'impresa, secondo quanto disposto dalla Direttiva del MISE del 13 luglio 2015
Nel caso in cui all'esito della ricerca non figuri il campo PEC possono verificarsi due ipotesi:
a) la PEC è regolarmente esistente e attiva presso l'impresa, ma non è mai stata iscritta nel Registro delle Imprese (pertanto occorre mettersi in regola presentando la relativa domanda);
b) l'impresa non si è mai dotata di casella PEC (in questo caso occorre preventivamente attivare la PEC e quindi comunicarla al Registro delle Imprese).
La domanda è esente da diritti di segreteria e non è soggetta all’imposta di bollo (qualora, unitamente al domicilio digitale, siano presentate altre variazioni, la domanda sconterà i relativi importi previsti).
Per la predisposizione della comunicazione, consultare:
22.10.2025- Assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle imprese societarie inadempienti – riferimento alle determinazioni dirigenziali n. 166 e n. 167 del 26/05/2025 di avvio del procedimento
Si comunica che con determina dirigenziale n. 291 del 21/10/2025 è stata disposta l'iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese del domicilio digitale alle imprese individuali e imprese societarie inadempienti con riferimento alle determinazioni dirigenziali n. 166 e n. 167 del 26/05/2025.
Determinazione dirigenziale n. 291 del 21/10/2025
PEC OBBLIGATORIA PER AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ DAL 01/01/2025
L'art. 1 c. 860 Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha modificato l’art. 5 DL 179/2012 prevedendo l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo PEC anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
In virtù del nuovo dettato normativo, oltre alle imprese individuali ed alle società, l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è esteso anche agli amministratori della società (di capitali e di persone).
La norma trova applicazione dal 1° gennaio 2025 e si applica alle società che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese. Pertanto, è obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori a far data dal 1/01/2025 relativa all’iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo.
La domanda di iscrizione della società, trasmessa senza l’indicazione del domicilio digitale dell’amministratore, sarà sospesa ai fini del completamento dell’istanza.
Saranno rese note eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio per l'assolvimento del nuovo obbligo da parte degli organi competenti.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la nota n. U. 0043836 del 12 marzo 2025, contente le prime indicazioni operative relative all'applicazione della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Per consultare il testo completo della nota e le disposizioni operative, è possibile visitare il sito ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Domicilio digitale dell’amministratore di società: nessun termine al 30 giugno 2025
Si comunica che, come condiviso con il sistema camerale e comunicato da Unioncamere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non sussiste alcun termine al 30 giugno 2025 né è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative per i soggetti che - alla data del 1° gennaio 2025 - rivestivano la carica di amministratori di imprese costituite in forma societaria e che non provvedano, entro tale data, ad iscrivere il proprio domicilio digitale ai sensi dell’art. 1, comma 860, L. 207/2024. Tale disposizione di legge, infatti, nulla dispone al riguardo.
25-06-2025 - Obbligo PEC nel Registro delle Imprese degli amministratori di imprese costituite in forma societaria: differita al 31 dicembre 2025 la comunicazione
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con avviso del 25 giugno 2025, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2025 del termine per il primo adempimento dell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori di imprese costituite in forma societaria già iscritte nel Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio 2025.
La proroga si è resa necessaria a seguito di segnalazioni pervenute al Ministero e mira a garantire un'applicazione uniforme e corretta delle disposizioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (art. 1, comma 860), già oggetto di una prima nota interpretativa del 12 marzo 2025.
Pertanto, le imprese già costituite avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per comunicare il domicilio digitale dei propri amministratori, anche in assenza di nuove nomine o rinnovi.
Leggi l’avviso ufficiale sul sito del MIMIT
Comunicazione del domicilio digitale degli amministratori – Nuove disposizioni dal 31 ottobre 2025
L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come già modificato dall'art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025, aggiungendo le seguenti parole: «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione».
Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l'obbligo di comunicare il domicilio digitale/ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora - oltre che su società e imprese
individuali - solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell’amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica.
Persone soggette all’obbligo
La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.
Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse
(consiglieri, Presidente Comitato direttivo ecc.)
In particolare, si applica a:
- coloro che vengono nominati o confermati alle suddette cariche, sia al momento della costituzione della società che successivamente;
- coloro che già ricoprono tali cariche al 31/10/2025.
Soggetti obbligati
Coloro che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.
L’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma.
Termine
- Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma. In assenza dell’informazione, l’ufficio sospenderà la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.
- Coloro che, al 31/10/2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.
Il mancato adempimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all’articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).
Domicilio digitale/PEC da indicare
Il domicilio digitale deve essere univoco e pertanto NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta la carica.
Diritti di segreteria e imposta di bollo
Nel caso di presentazione della sola comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori - senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza si applica l’esenzione del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo.
Per le comunicazioni del domicilio digitale in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento principale oggetto di iscrizione.
La comunicazione del domicilio digitale - in via facoltativa - di ulteriori soggetti con cariche societarie resta, invece, assoggettata a diritti di segreteria e imposta di bollo.
AVVERTENZE
Nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l’ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.
26-05-2025 Avvio del procedimento di assegnazione d’ufficio del domicilio digitale in caso di inadempienza ai sensi dell’art. 37 D.L. 76/2020
Si notifica che in data 26/05/2025 è stato avviato il procedimento d’ufficio per iscrivere il domicilio digitale delle imprese e delle società che ne sono prive, come disposto dall'art. 37 del Decreto Legge 76/2020.
Si fa presente che, poiché queste imprese sono prive di un domicilio digitale (PEC) valido, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 e della legge n. 69 del 18.06.2009, la notificazione dei suddetti provvedimenti, unitamente agli elenchi delle imprese coinvolte, avviene mediante pubblicazione all'Albo camerale on-line della Camera di commercio di Cosenza dal 26/05/2025 all’10/07/2025 come da Regolamento consultabile online.
Scaduto il termine del 10 luglio 2025 la Camera di Commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alle imprese inadempienti e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento
05.08.2024- Assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle imprese societarie inadempienti – riferimento alle determinazioni dirigenziali n. 144 e 145 del 27/05/2024 di avvio del procedimento
Si comunica che con determina dirigenziale n. 222 del 02/08/2024 è stata disposta l'iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese del domicilio digitale alle imprese individuali e imprese societarie inadempienti con riferimento alle determinazioni dirigenziali n. 144 e n. 145 del 27/05/2024.
Determinazione dirigenziale n. 222 del 02/08/2024
27-05-2024 Avvio del procedimento di assegnazione d’ufficio del domicilio digitale in caso di inadempienza ai sensi dell’art. 37 D.L. 76/2020
Si notifica che in data 27/05/2024 è stato avviato il procedimento d’ufficio per iscrivere il domicilio digitale delle imprese e delle società che ne sono prive, come disposto dall'art. 37 del Decreto Legge 76/2020.
- Determinazione del Segretario Generale e Conservatore del Registro delle imprese n. 145 del 27.05.2024 per le imprese individuali:
- Determinazione del Segretario Generale e Conservatore del Registro delle imprese n. 144 del 27.05.2024 per le società:
Si fa presente che poiché queste imprese sono prive di un domicilio digitale (PEC) valido, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 e della legge n. 69 del 18.06.2009, la notificazione dei suddetti provvedimenti, unitamente agli elenchi delle imprese coinvolte, avviene mediante pubblicazione all'Albo camerale on-line della Camera di commercio di Cosenza dal 27/05/2024 all’11/07/2024 come da Regolamento consultabile online.
Scaduto il termine dell’11 luglio 2024 la Camera di commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alle imprese inadempienti e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento.
10.11.2023 - Iscrizione d’ufficio della cancellazione dei domicili digitali/PEC revocate di cui al procedimento avviato con DD n.368/2023
Decorso il termine assegnato per la regolarizzazione, con Determina Dirigenziale n.424/2023 è stata disposta l'iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC revocati per i quali era stato avviato il procedimento con DD 368/2023.
Consulta l'elenco. Determina Dirigenziale n.424/2023
29-09-2023 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DEGLI INDIRIZZI PEC REVOCATI DI IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 368 DEL 28/09/2023
L’Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Cosenza, in ossequio alla normativa vigente in materia di Posta Elettronica Certificata/Domicilio Digitale (D.L. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009 – D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 – Art. 37 del D.L. 76/2020 convertito il Legge n. 120/2020) – D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) – Direttiva MiSE/Ministero della Giustizia del 13 luglio 2015) ha avviato il procedimento di iscrizione d’ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC “revocati” di imprese individuali e società.
- AVVISO di avvio del Procedimento
- ELENCO delle caselle di Posta Elettronica Certificata di società ed imprese individuali in corso di cancellazione
L’avviso e l’elenco resteranno pubblicati per 30 giorni all'Albo Camerale e nella sezione Registro Imprese del medesimo sito.
TALE PUBBLICAZIONE COSTITUISCE COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AGLI INTERESSATI A NORMA DELL'ART. 8, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 241/1990.
Determinazione dirigenziale n. 368 del 28/09/2023 Elenco PEC Avviso avvio del procedimento
06.06.2023- Assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle imprese societarie inadempienti – riferimento alle d.d. n.133 e n.134 del 23/03/2023 di avvio del procedimento
Si comunica che con Determina Dirigenziale n.225 del 05/06/2023 è stata disposta l'iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese del domicilio digitale alle imprese individuali e imprese societarie inadempienti con riferimento alle d.d. n.133 e n.134 del 23/03/2023
Scarica la Determina Dirigenziale n.225 del 05/06/2023
23.03.2023- Avvio del procedimento di assegnazione d’ufficio del domicilio digitale in caso di inadempienza ai sensi dell’art. 37 D.L. 76/2020
Si notifica che in data 23/03/2023 è stato avviato il procedimento d’ufficio per iscrivere il domicilio digitale delle imprese e delle società che ne sono prive, come disposto dall'art. 37 del Decreto Legge 76/2020.
- Determinazione del Segretario Generale e Conservatore del Registro delle imprese n. 133 del 23.03.2023 per le imprese individuali:
- Determinazione del Segretario Generale e Conservatore del Registro delle imprese n. 134 del 23.03.2023 per le società:
Si fa presente che poiché queste imprese sono prive di un domicilio digitale (PEC) valido, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 e della legge n. 69 del 18.06.2009, la notificazione dei suddetti provvedimenti, unitamente agli elenchi delle imprese coinvolte, avviene mediante pubblicazione all'Albo camerale on-line della Camera di commercio di Cosenza dal 23/03/2023 al 08/05/2023 come da Regolamento consultabile online.
Scaduto il termine dell’8 maggio 2023 la Camera di commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alle imprese inadempienti e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento.
23.01.2023- Iscrizione d’ufficio della cancellazione dei domicili digitali/PEC revocate di cui al procedimento avviato con DD n.476/2022
Decorso il termine assegnato per la regolarizzazione, con Determina Dirigenziale n.25/2023 è stata disposta l'iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC revocati per i quali era stato avviato il procedimento con DD 476/2022. Consulta l'elenco. Determina Dirigenziale n.25/2023
15.12.2022- AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DEGLI INDIRIZZI PEC REVOCATI DI IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 476 DEL 13/12/2022
L’Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Cosenza, in ossequio alla normativa vigente in materia di Posta Elettronica Certificata/Domicilio Digitale (D.L. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009 – D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 – Art. 37 del D.L. 76/2020 convertito il Legge n. 120/2020) – D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) – Direttiva MiSE/Ministero della Giustizia del 13 luglio 2015) ha avviato il procedimento di iscrizione d’ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC “revocati” di imprese individuali e società.
- AVVISO di avvio del Procedimento
- ELENCO delle caselle di Posta Elettronica Certificata di società ed imprese individuali in corso di cancellazione
L’avviso e l’elenco resteranno pubblicati per 30 giorni all'Albo Camerale e nella sezione Registro Imprese del medesimo sito.
TALE PUBBLICAZIONE COSTITUISCE COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AGLI INTERESSATI A NORMA DELL'ART. 8, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 241/1990.
Scarica la Determinazione Dirigenziale Elenco PEC Avviso avvio del Procedimento
12.10.2022 - Pubblicato l'elenco delle imprese non in regola con la PEC - Avviso Bonario
Scopri di più sulla pagina dedicata
Avviso agli utenti - Determinazione Dirigenziale n. 393 dell’8/10/2021 - Allegato elenco PEC revocate
17-09-2020: Domicilio Digitale (PEC): Obbligo di comunicazione al Registro Imprese, entro il primo ottobre 2020. Leggi il contenuto dedicato
L'indirizzo PEC iscritto nel Registro Imprese deve essere univocamente ed esclusivamente riferibile all'impresa.
Si ricorda, infine, che l'adempimento di comunicazione PEC al RI è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria.
Per visualizzare l'avviso l'univocità della PEC clicca qui
definisce che tali PEC non possono essere utilizzate per le comunicazioni fra la PA e le imprese, in quanto sono dedicate alla comunicazione esclusiva fra PA e cittadino.
Da una certa data in poi sono stati inseriti i debiti controlli di non accettazione delle PEC @postacertificata.gov.it in ogni punto di accesso della pratica di dichiarazione della pec, ma inizialmente sono state accettate.
E' ovviamente necessario che l'impresa si doti di una PEC valida e che, successivamente, la dichiari al Registro Imprese.
Il portale è in continuo aggiornamento ed è in corso di miglioramento anche relativamente alla sua accessibilità. Le disposizioni istitutive dell'INI PEC prevedono che il sistema sia a regime con aggiornamento quotidiano dei suoi contenuti a decorrere dal prossimo 9 ottobre 2013.
Ad oggi sono disponibili più di 600.000 indirizzi PEC di professionisti relativi a circa 900 ordini e collegi professionali territoriali, e circa 3.000.000 indirizzi PEC di imprese (società e imprese individuali).
Per agevolare il trasferimento dei dati in modalità telematica, è stato redatto un documento tecnico che descrive:
formato e struttura del tracciato dati per invio/aggiornamento indirizzi PEC
modalità iniziale di invio e aggiornamento dati per l’indice INI-PEC
contattare il numero: 06 64 892 292
scrivere a: supporto@inipec.gov.it
Portale INI-PEC
Scarica la circolare ministeriale prot. 53687 del 02.04.2013
La legge n. 35/2012, entrata in vigore il 7 aprile 2012, che ha convertito il d.l. n. 5/2012, nella nuova formulazione* approvata con la legge di conversione,(art. 37 del d.l.) prevede che "L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata".
* comma 6 bis dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.
